Domande Frequenti
Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.
Deve presentare denuncia ad un ufficio di polizia giudiziaria. Si ricordi di presentarsi con un documento di identità e, se vi sono, annoti i nominativi di eventuali testimoni.
Deve presentare denuncia di furto ad un ufficio di polizia giudiziaria. In quella circostanza dovrà comunicare il numero del documento rubato e la data di rilascio; è quindi utile informarsi prima presso l’ufficio anagrafe che ha rilasciato il documento. Se il documento è stato rilasciato da questo Comune dette informazioni possono essere assunte direttamente dall’ufficio della Polizia Municipale.
Il disturbo alla quiete pubblica, qualora accertato, è punito penalmente. E’ quindi possibile presentare una denuncia ad un ufficio di polizia giudiziaria. In tal caso è utile sapere se il disturbo è avvertito anche da altre persone; in questo caso è opportuno riferirlo all’ufficio che riceve la denuncia
È importante prima di tutto stabilire se si tratta di danni cagionati volontariamente, come ad esempio sfregi e/o rotture di vetri fatti con oggetti appuntiti, ammaccature cagionate da calci. In questo caso può essere presentata querela per danneggiamento. Se però i danni sono stati causati da contatti involontari con altri veicoli in movimento, non potrà essere presentata querela per danneggiamento in quanto il danneggiamento è punito penalmente solo se doloso ( ossia volontario). Un danneggiamento involontario dovrà essere considerato come incidente stradale e quindi potrà eventualmente essere trattato dall’ufficio dell’infortunistica stradale.
Per avviare un'attività di Media Struttura di vendita mista alimentare e non alimentare è necessario inviare tramite il portale regionale www.sardegnaimpresa.eu una pratica costituita dalla seguente modulistica:
DUA-B1-C1-D1-D2-E1- A17 e relazione annessa che dimostra la dotazione di parcheggi e area movimentazione merci di cui alla D.G.R. 55/108 del 29/12/2000 e ss.mm.ii., PLANIMETRIA - F15 qualora venga data delega per la firma e l'invio della pratica.
E' necessario inoltre dichiarare, il possesso dei requisiti morali nell'apposito modello D1 (art. 71 comm1 e 2 del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii. ), mentre per la vendita di prodotti del settore alimentare è richiesto anche il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii., che devono essere dichiarati nell'apposito modello D2.
La normativa di settore prevede inoltre che, ai fini della fattibilità dell’intervento, lo stesso deve rispettare gli standard richiesti dalla D.G.R. 55/108 del 29/12/2000 e ss.mm.ii. in relazione alla dotazione di parcheggi per la clientela e alle aree di sosta e movimentazione dei veicoli merci. Pertanto l'avvio dell'attività andrà presentata in conferenza di servizi in quanto il rispetto degli standard di cui alla DGR 55/108 del 2000 devono essere dimostrati e preventivamente valutati dagli enti coinvolti.
In caso di subingresso, invece, qualora non siano effettuate modifiche alle superfici e all’immobile, la pratica potrà essere ad avvio immediato.
Non sono richiesti diritti per l'istruttoria della pratica commerciale.
Per l'avvio dell'attività artigianale la normativa di settore non prevede l'acquisizione di un titolo abilitativo specifico. Oltre l'iscrizione in Camera di Commercio e gli adempimenti di natura fiscale, gli adempimenti dovuti per l'avvio di un’attività artigianale con preparazione e vendita di cibi da asporto sono i così detti “adempimenti accessori”, che devono essere comunicati con una pratica inviata al comune tramite la piattaforma regionale www.sardegnaimpresa.eu. Alla piattaforma regionale si accede con la tessera sanitaria abilitata o con lo SPID.
La pratica deve essere firmata digitalmente; la firma può essere apposta dal diretto interessato o da un altro soggetto delegato. Nella pratica devono essere dichiarati i requisiti oggettivi quali la destinazione d'uso artigianale o commerciale e l'agibilità del locale nel quale deve essere esercitata l'attività, mentre non occorrono requisiti soggettivi né morali né professionali.
La modulistica da compilare in questo caso è la seguente:
DUA - C5 - E1 - PLANIMETRIA- eventuale ulteriore modulistica che potrebbe scaturire dalla compilazione della pratica, modello F15 di delega, se si conferisce procura alla firma e/o alla trasmissione.
Si precisa inoltre che l'artigiano può vendere per asporto gli alimenti prodotti nello stesso locale, mentre non è consentito il consumo sul posto con posizionamento di tavoli e sedie. Non sono richiesti diritti per l'istruttoria della pratica commerciale.
Per avviare un'attività di commercio al dettaglio online (forma speciale di vendita) di prodotti del settore non alimentare è necessario presentare una pratica DUA tramite il portale regionale www.sardegnaimpresa.eu.
Al portale si accede con la tessera sanitaria abilitata o lo SPID.
La pratica può essere presentata direttamente dall' operatore, che in questo caso firmerà digitalmente la pratica, o da un soggetto delegato (tecnico, commercialista, agenzia) che provvederà, per conto dell'esercente, alla firma e all'invio della pratica. L'intervento deve essere inquadrato come “avvio di attività commercio elettronico (forme speciali) del settore non alimentare”, i modelli da compilare sono i seguenti: DUA-B3-C1-D1, modello F15 qualora si conferisca procura all'invio e alla firma della pratica. E' necessario inoltre dichiarare, il possesso dei requisiti morali nell'apposito modello D1 (art. 71 comm1 e 2 del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii. ).
Qualora invece si vogliano commercializzare anche prodotti del settore alimentare è richiesto anche il possesso dei requisiti professionali, previsti dall'art.71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii., che devono essere dichiarati nell'apposito modello D2. Deve essere allegato, in questo caso, anche il modello E1 per gli aspetti igienico sanitari del locale. Per quanto concerne la tipologia di attività, essendo delocalizzata, nei vari modelli nei quali viene richiesto, dovrà essere specificato che non ci sono locali, e in particolare, nel modello C1, nella sezione "efficacia del titolo abilitativo e conformità urbanistica" è corretto indicare "l'attività non verrà svolta in locali chiusi o impianti produttivi stabili". E' inoltre necessario indicare l'indirizzo del sito internet attraverso il quale verrà esercitata l'attività.
Per quanto riguarda il deposito/magazzino la sua presenza o meno deve essere specificata nel modello B3.
Non sono richiesti diritti per l'istruttoria della pratica commerciale.
Per avviare un'attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e non alimentare è necessario il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art.71, del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii., commi 1 e 2 e 6.
Per l''avvio della attività occorre presentare una pratica DUA tramite il portale regionale www.sardegnaimpresa.eu.
Al portale si accede con la tessera sanitaria abilitata o lo SPID. La pratica può essere presentata direttamente dall'operatore, che in questo caso firmerà digitalmente la stessa, o da un soggetto delegato (tecnico, commercialista, agenzia) che provvederà, per conto dell'esercente, alla firma e all'invio della pratica. L'intervento deve essere inquadrato come “avvio di attività commercio del settore alimentare e non alimentare”, i modelli da compilare sono i seguenti: DUA-B1-C1-D1-D2- E1, modello F15 qualora si conferisca procura all'invio e alla firma della pratica.
Il possesso dei requisiti morali deve essere dichiarato nell'apposito modello D1 (art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii. ) mentre il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii., deve essere dichiarato nell'apposito modello D2.
Il locale deve avere la destinazione d’uso commerciale e l’agibilità.
Non sono richiesti diritti per l'istruttoria della pratica commerciale.
L’imprenditore agricolo, munito del relativo titolo abilitativo, che intende commerciare su area pubblica i prodotti della propria azienda, deve acquisire tale ulteriore abilitazione tramite il S.U.A.P.E., Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia del Comune di residenza, mediante la piattaforma https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico, compilando la relativa modulistica a ciò finalizzata.
Il titolo abilitativo al commercio in forma itinerante si acquisisce presentando la Dichiarazione Unica Autocertificativa al S.U.A.P.E., Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia del Comune di residenza, mediante la piattaforma https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico, allegando la documentazione richiesta e compilando la relativa modulistica sotto elencata a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- modulo DUA (Dichiarazione Unica Autocertificativa) modulo C1 (avvio attività)
- modulo B2 (tipologia attività: commercio su area pubblica)
- modulo D1 (attestazione possesso dei requisiti morali)
- modulo F15 (in caso di ricorso a procuratore speciale)
e per il settore alimentare anche:
- modulo D2 (attestazione possesso dei requisiti professionali)
- modulo E1 (notifica igienico-sanitaria)
Il commercio su area pubblica può essere esercitato su un'area pubblica, compresa quella del demanio marittimo, se autorizzata dalle competenti autorità, o su un'area privata, coperta o scoperta, attrezzata o meno, della quale il Comune abbia la disponibilità in qualche forma, sempre che non ricadano tra quelle espressamente interdette da disposizioni normative.
Il voucher non può sovrapporsi ad altre forme di sostegno economico pubblico per la fruizione di un servizio educativo nella fascia 0-3 . In caso di riconoscimento di altre forme di sostegno economico pubblico per la fruizione di un servizio educativo nella fascia 0-3, il voucher comunale viene sospeso per il periodo di fruizione dell’altro sostegno economico e la fruizione potrà riprendere per il numero di mensilità residue.
La dichiarazione di nascita può essere effettuata entro 3 giorni al Direttore sanitario della struttura dove è avvenuta la nascita oppure entro 10 giorni all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei genitori presentando l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto.
In entrambi i casi la dichiarazione è resa:
- da uno solo dei genitori, se coniugati;
- personalmente da entrambi i genitori se non coniugati;
- un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volonta’ della madre di non essere nominata.
La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:
– l’ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata
– il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita
– il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita
Prendere contatti con la segreteria scolastica della scuola.
Tutti i proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio, hanno l’obbligo di iscrivere i cani all’Anagrafe canina comunale entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano in possesso, fatto salvo il caso in cui gli animali vengano commercializzati o ceduti prima che siano trascorsi i suddetti 30 giorni. In questa evenienza i cani dovranno essere identificati e iscritti all’anagrafe canina prima della vendita o cessione.
Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza.
La concessione temporanea delle palestre scolastiche può essere rilasciata a Società e Gruppi sportivi affiliati al CONI, a Enti di Promozione Sportiva, ad associazioni regolarmente iscritte agli albi regionali dell’Associazionismo sportivo o ad altre associazioni nazionali che svolgono attività sportiva
Gli Enti Locali proprietari degli immobili possono stabilire, in deroga a quanto sopra riportato e valutando ogni singolo caso di volta in volta, che l’uso delle palestre sia consentito una tantum ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa.
La concessione tramite piano annuale di utilizzo è disposta solo per un periodo di tempo chiaramente definito, di norma per un biennio, e comunque mai per un periodo inferiore alla durata di un anno scolastico. Il piano biennale coincide con la durata di due anni scolastici.
Qualora le Società o i Gruppi sportivi abbiano necessità di utilizzare le palestre nel periodo extra piano annuale, al sabato e alla domenica o in altra giornata festiva o per gare di campionato non previste in calendario o per gare amichevoli, devono farne richiesta motivata, almeno otto giorni prima, all’Ente proprietario.
Qualora le società o i gruppi sportivi non siano già inseriti nel piano, la domanda va trasmessa almeno venti giorni prima all’Ente proprietario onde poter verificare che nulla osti da parte dell’Istituzione Scolastica di competenza. Qualora ne concorrano le condizioni, l’Ente Proprietario rilascia apposita autorizzazione.
Occorre contattare l’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di Residenza e prendere appuntamento per prestare il giuramento. Si ottiene la cittadinanza italiana dal giorno dopo il giuramento.
Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Per esempio: non è possibile votare nel comune dove ci si trova momentaneamente per trascorrere le ferie o per motivi di lavoro. Sono, comunque, previste alcune eccezioni:ELEZIONI EUROPEE
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
– i componenti dei seggi, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
– i rappresentanti delle liste che, essendo elettori della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni;
– i candidati della stessa circoscrizione elettorale;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
ELEZIONI POLITICHE
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
– i componenti dei seggi, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
– i rappresentanti delle liste, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio plurinominale;
– i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
ELEZIONI COMUNALI
– i militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le forze di polizia ed il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, purché siano elettori del comune stesso;
– i componenti dei seggi, rappresentanti delle liste dei candidati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro compito, purché siano elettori di questo Comune;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori di questo Comune;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione, sempre che siano elettori di questo Comune.
ELEZIONI REGIONALI
Come per le elezioni comunali purché gli elettori siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione Sardegna.
Ed inoltre i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di Residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
REFERENDUM
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
i componenti dei seggi, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in parlamento e i rappresentanti dei comitati promotori dei referendum, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di Residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l’iscrizione nell’apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, l’iscrizione all’albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell’elettorato attivo e, infine, all’avere assolto gli obblighi scolastici. La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell’art.6 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni. Pertanto la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all’albo deve avvenire tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal Sindaco o suo delegato e da 3 consiglieri comunali). Poiché l’inclusione nell’albo ha carattere permanente, non occorre che ripresenti una nuova domanda chi si fosse già iscritto in anni precedenti.
Sì.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
No.
Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.
Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.
Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.
Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.
Se l’impedimento è a carattere permanente la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.
Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL.
5. Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?
Sì.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.
Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.
Se l’impedimento è a carattere permanente la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.
Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL.
Il Decreto Legge Bersani (n. 223 del 04.07.2006 “Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati”, convertito con legge del 04.08.06 n. 248) attribuisce con l’art. 7, la competenza di autenticare la firma del venditore sugli atti e le dichiarazioni riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori (tutti beni mobili registrati) ai Comuni oppure agli Sportelli Telematici dell’Automobilista (S.T.A.), attivati presso:
Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
Ufficio Motorizzazione
Automobile Club Italiano (A.C.I.)
agenzie o studi di consulenza automobilistica abilitati.
L’autenticazione viene effettuata di norma sul “Modello CDP” (Certificato di proprietà). Per i veicoli più vecchi, per i quali questo modello non è presente, essa viene effettuata sull’atto di vendita, predisposto dal venditore, che verrà spillato al libretto di circolazione.
Allo sportello è necessario presentarsi con
certificato di proprietà
documento valido del dichiarante
fotocopia del documento valido dell’acquirente
codice fiscale dell’acquirente
in caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale)
marca da bollo da 16,00 €
Occorre comunque sapere che l’autentica della firma presso l’anagrafe non esaurisce il procedimento.
Per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) l’atto dovrà essere successivamente portato ad uno S.T.A. (Pubblico Registro Automobilistico, oppure Ufficio Motorizzazione, una delegazione degli Automobile Club oppure un’agenzia o studio di consulenza automobilistica).
Rivolgendosi quindi ad uno sportello telematico dell’automobilista si può autenticare la firma ed espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà in un unico momento.
La carta d’identità è un documento di riconoscimento personale rilasciato a tutti i cittadini ed ha una validità temporale diversa a seconda dell’età anagrafica: validità di 3 anni (per i minori di anni 3); validità di 5 anni (tra i 3 e i 18 anni); validità di 10 anni (dai 18 anni in poi). Dal 9/2/2012 la scadenza coincide con il giorno del compleanno.
Per il rilascio della Carta d’Identità è indispensabile la presenza della persona interessata.
Carta di identità per minori di 18 anni
Con Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita la validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore.
Ai sensi della circolare n. 7 del 19 aprile 1993, è necessario la presenza e l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla presenza obbligatoria del minore stesso. Nel caso uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi insieme al minore, è necessario che venga compilato il modulo di delega allegato in calce che deve essere presentato dall’altro genitore insieme alla fotocopia di un documento in corso di validità.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, in alternativa, occorre una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura analogamente a quanto previsto per il passaporto.
Carta d’identità per cittadini stranieri
Per i cittadini comunitari residenti, al primo rilascio di carta di identità italiana, è necessario presentare un documento di identità del paese di appartenenza.
Per i cittadini extracomunitari residenti è necessario il permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura e, se al primo rilascio della carta italiana, anche il passaporto.
In entrambi i casi la Carta d’Identità verrà rilasciata non valida per l’espatrio.
Le nuove disposizioni prevedono che per il minore di anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio, sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, in alternativa, occorre una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura analogamente a quanto previsto per il passaporto.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. permette di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).
L’autenticazione di fotografie, esclusivamente per il rilascio di documenti personali, può essere richiesta in Comune diverso da quello di residenza, ma solo dalla persona interessata munita di documento di riconoscimento e di foto.
In questo caso se la persona che viveva nell’ alloggio non e’ contattabile e non rilascia dichiarazione circa il luogo di nuova residenza , è necessario attivare delle verifiche anagrafiche tramite una specifica richiesta del titolare dell’ alloggio.
Si, per l’emissione della carta di identità è necessaria la presenza del minore accompagnato dai genitori o, in caso di impedimento di uno dei due, da un genitore con delega dell’altro su apposito modulo e copia del documento di identità del genitore assente.
La carta di identità viene rilasciata dal Comune di residenza. Per particolari motivi è possibile il rilascio in altro Comune, previa richiesta di nulla osta al Comune di residenza.
La carta di identità cartacea può essere emessa solo in casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta d’identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica.
Ci si può riconciliare solo in caso di separazione in quanto situazione giuridicamente riconosciuta ma NON definitiva. Il divorzio non ammette riconciliazione. Ci si può riconciliare nel Comune di celebrazione del matrimonio o nel Comune nel quale l’atto di matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio celebrato all’estero). Occorre contattare l’Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente e fissare un appuntamento a seguito del quale verrà sottoscritto, da entrambi i coniugi, l’atto di riconciliazione. La procedura non comporta costi.
La denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso da:
– persona incaricata dell’Ospedale o Casa di Cura, in caso di decesso presso una di queste strutture;
– da un famigliare del defunto o suo incaricato se il decesso è avvenuto presso l’abitazione.
Nella generalità dei casi, di tutti gli adempimenti necessari, compresi quelli di carattere amministrativo, si occupano le Imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari.
Per procedere alla cremazione, occorre:
– l’iscrizione ad una Società che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti;
oppure
– il testamento anche olografo (scritto a mano, datato e firmato dal defunto) dal quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. In questo caso il testamento deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione;
oppure
– una dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più prossimi del defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di tutti i parenti dello stesso grado).
Occorrono inoltre:
– certificato medico attestante l’esclusione di causa di morte dovuta a reato;
– in caso di morte accidentale o sospetta, nulla osta dell’Autorità Giudiziaria alla cremazione.
Per informazioni circa l’affidamento ai famigliari delle ceneri del defunto e la possibilità di effettuare la dispersione delle ceneri in natura, si invita a rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile.
La domanda di matrimonio con rito civile o religioso deve essere presentata all’Ufficio di Stato Civile.
Per le pubblicazioni gli interessati, o persona da loro incaricata, devono presentarsi all’Ufficio di Stato Civile nei giorni di apertura, preferibilmente 60 giorni prima della data prevista per il matrimonio.
Successivamente, viene concordato un appuntamento con i futuri sposi per la firma della pubblicazione e nel frattempo l’ufficio provvede alle verifiche e alla produzione dei documenti necessari.
Le pubblicazioni rimangono esposte 8 giorni all’Albo on-line pubblicato sul sito del Comune.
Alla scadenza dell’affissione, e di ulteriori tre giorni previsti per eventuali ricorsi di terze persone in Tribunale, viene rilasciato il nulla osta alla cerimonia.
Il matrimonio in ogni caso deve svolgersi entro 180 giorni dalla pubblicazione.
E’ necessario munirsi di una marca da bollo (da Euro 16,00) se i futuri sposi sono entrambi residenti nel Comune, di due marche da bollo, se i futuri sposi sono entrambi residenti in altro Comune.
Ai sensi della Legge n. 76/2016, possono costituire unione civile, due persone dello stesso sesso e maggiorenni qualora dichiarino di:
– non essere sposati o parti di altra Unione Civile (art 1 c. 4 lett a L.76/2016)
– non essere interdetti per infermità di mente (art 1 c. 4 lett b L.76/2016.)
– non avere rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione tra di loro (art 1 c. 4 lett c L.76/2016.)
– non aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell’Unione civile dell’altra (art 1 c. 4 lett d L.76/2016)
La richiesta di costituzione dell’unione civile può essere presentata all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
L’iter procedurale si divide in 2 fasi:
– prima fase: richiesta di costituzione di unione civile formalizzata con un processo verbale;
– seconda fase: costituzione dell’unione mediante la sottoscrizione dell’atto di unione civile.
I cittadini stranieri, per poter presentare istanza di unione civile, dovranno produrre il nulla osta alla costituzione dell’unione civile rilasciato dal proprio Consolato in Italia, legalizzato ai sensi di legge, allegando il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
La Legge 76/2016 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” dal comma 36 al comma 65 regolamenta le convivenze di fatto riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali.
Diritti: i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Potere di rappresentanza: ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Diritti inerenti la casa: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”
Diritti all’assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Impresa familiare: si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: è esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
Risarcimento del danno: in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.”
Chi può costituire una convivenza di fatto
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che siano:
residenti nel Comune e coabitanti allo stesso indirizzo
non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.
Come dichiarare una convivenza di fatto
Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all’anagrafe come residenti del Comune allo stesso indirizzo, possono presentare l’apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, sottoscritta da entrambi, direttamente allo Sportello Unico Polifunzionale in via Berlinguer n. 68, muniti di un documento di identità.
E’ preferibile fissare un appuntamento persso l'ufficio Anagrafe.
Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti in questo Comune, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire l’apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, unitamente alla dichiarazione di residenza per iscrizione anagrafica da altro Comune o cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
Come dichiarare la cessazione di una convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione direttamente allo Sportello Unico Polifunzionale in via Berlinguer n. 68, muniti di un documento di identità.
Certificazione
L’anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.
Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, dovrà essere inviato al Comune a mezzo PEC.
L’ufficio di Stato civile nel procedimento di adozione ha la sola competenza della registrazione dell’evento nei registri dello Stato civile: le adozioni sono normalmente trascritte d’ufficio su trasmissione del tribunale di competenza.
E' possibile ottenere gratuitamente le credenziali SPID - necessarie per accedere a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione - presso gli sportelli comunali, online e in altri punti di emissione sul territorio.
Le diverse tipologie di verbale si possono pagare online, con le app della propria Banca o degli altri canali di pagamento telematici, utilizzando uno dei canali di pagamento elencati su www.pagopa.gov.it tra cui uffici postali, banche, ricevitorie, tabaccherie, sportelli bancomat, supercati, in contanti, con carte o conto corrente.